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Protezione
Animali |
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Legge
473/1993 in modifica dell'art. 727 C.P. |
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Riportiamo
qui il testo completo della legge 473 del 22 novembre 1993,
che modifica l'articolo 727 del codice penale in materia di
maltrattamento di animali. |
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Dalla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 novembre
1993. Con la legge 473 del 22 novembre 1993, l'articolo 727
e' sostituito dal seguente: |
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"Art.
727 (Maltrattamento di animali) - |
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Chiunque
incrudelisce verso animali senza necessita' o li sottopone a
strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili
per le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in
condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita'
e' punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. |
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La
pena e' aumentata se il fatto e' commesso con mezzi particolarmente
dolorosi, quale modalita' del traffico, del commercio, del trasporto,
dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali,
o se causa la morte dell'animale: |
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In
questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza
e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo
che appartengano a persone estranee al reato. |
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Nel
caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio
dell'attivita' di commercio, di trasporto, di allevamento,di
mattazione o di spettacolo. |
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Chiunque
organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino
strazio o sevizie per gli animali e' punito con l'ammenda da
lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta
la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attivita'
commerciale o di servizo e, in caso di morte degli animali o
di recidiva, l'interdizione dell'esercizio dell'attivita' svolta. |
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Qualora
i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione
all'esercizio di scommesse clandestine la pena e' aumentata
della meta' e la condanna comporta la sospensione della licenza
di attivita' commerciale, di trasporto o di allevamento per
almeno dodici mesi." |
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La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. |
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E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge dello Stato. |
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Data
a Roma, addi` 22 novembre 1993 |
SCALFARO |
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